Sottotitolo “Una storia tutta italiana” o se volete l’ “Attività Criminale di Magistrati in una vicenda tutta documentale ammessa persino dagli autori”
Come definita rispettivamente dall’ Avv. civilista Massimiliano Cicoria, nella memoria conclusiva in procedimento in corso c/o il Tribunale di Napoli e dall’ Avv. penalista Raffaele Leone nel ricorso in Cassazione presentato da oltre 1 anno presso la Procura di Napoli in opposizione all’archiviazione decisa dal GIP Anita Polito, sez. 41 Ufficio GIP di Napoli.
(il contenuto di questa denuncia, rispetto agli anni in cui si è ingenerata la questione, è provato da documenti pubblici di provenienza certa, controfirmati, da anni a disposizione delle autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza e notarili.
Oltre la mia famiglia, coinvolte nella truffa ancora impunita, altre 100.
Ad esse, negli anni tra il 1993 e il 1997, nel silenzio delle Amministrazioni di Casalnuovo di Napoli (tramite anche servizi immobiliari forniti alla clientela tramite l’immobiliare di mio cognato quando ero all’oscuro degli imbrogli sottostanti) grazie a documentazioni solo apparentemente legittime, furono fatti acquistare immobili oggi dichiarati da abbattere)
Strano,
Nel paese con la disoccupazione tra le più alte in Europa, da 18 anni non riesco a trovare un magistrato disponibile a indagare un’organizzazione criminale che ha dimostrato essere capace di attentare alla Giustizia, quindi alla vita democratica nel paese, con una sfilza di reati, tutti documentati, il cui scopo primario è proteggere gli autori di lottizzazioni abusive realizzate nei primi anni ’90, per centinaia di immobili, la costruzione totalmente abusiva degli stessi e la vendita, altrettanto illegale, tramite rogiti notarili (privi di validità) dei detti immobili, frodi giudiziarie e fiscali per il riciclaggio dei proventi illeciti, dopo un tour nei paradisi fiscali rientrati in Italia in un trust di nome King intestato ai figli della coppia Corrado Ferlaino / e Patrizia Boldoni , mandanti di un’ estorsione ai danni del sottoscritto, Luigi Iovino ancora in corso, nel omertoso silenzio indecente della avvocatura e della magistratura locale e non.
Le mie prime contestazioni giudiziarie risalgono agli inizi del 1996, quando, per varie ragioni tutte rivelatesi fondate dalla sentenza n° 7632 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione il 2 marzo 2011, convinsi mia moglie a non sottoscrivere l’atto di rogito che il notaio Nicola Capuano, ancora oggi con studio in via Depretis n° 5.
Immediatamente dopo, ad opera dei “bravi” dei Ferlaino/Boldoni, in primis l’Avv. Roberto Morante coadiuvato inizialmente dall’ing. Gennaro Fiorillo (già direttore dei lavori abusivi sostituito all’ing. Ciro Carboni e Claudio Zarrulli (che già tanto avevano dato) poi coadiuvati dal mio legale di Sfiducia e dal CTU nel procedimento civile di 1° grado, Perito Edile Santo Flagiello e giudice Mauro Criscuolo, iniziarono delle vessazioni che ancora devono concludersi e che non potranno concludersi senza l’annullamento della sentenza n° 309/04, annullamento tutt’ora avversato da strane sparizioni e ricomparse di fascicoli presso la II Sez. Civ. Corte di Appello di Napoli, dove (Sic) lavora attualmente l’ancora Giudice Criscuolo), col risultato che nell’ultima udienza svoltasi il 4 dicembre scorso, anche per omesso interesse del mio ex legale di fiducia Davide Attilio, non è stata garantita la legittimità dell’udienza rinviadola, senza neanche leggere i documenti, al 17 giugno 2015.
C’é ne sarebbe già abbastanza per una bella associazione a delinquere finalizzata al pilotaggio ed allo sviamento di attività processuali, ma quando avrò finito di scrivere la presente ci accorgeremo che in Italia, la “BANDA LARGA” esisteva ancora prima dell’avvento del digitale, e, forse questo, spiega anche la resistenza delle nostre istituzioni a far installare la “Banda Larga” digitale, quella che fa viaggiare le informazioni, senza la quale anche questo scritto avrebbe poco senso.
Torniamo a noi… perduta la causa civile di 1° grado, che non avrei potuto perdere, avanzai le prime denunce penali nel 16 giugno 2004 poi subito rinforzata da altre denunce il 27 agosto 2004 presso la Procura di Napoli e inizio 2005, anche per estorsione, presso i Carabinieri di Casalnuovo di Napoli.
Ricorso inutilmente in Appello (perso anche quello in modo altrettanto furfantesco) poi ne sono seguite tantissime, sia contro la mia controparte, sia contro il magistrato che al tribuAnale di Napoli decise la sentenza n° 309/04 in danno di mia moglie in spregio alla legge 117/88 art. 2. comma 3 lettere a, b e c. (Proc. INcivile n° 13288/98).
Non vi dico della pochezza e della perfidia del mio primo legale di Sfiducia, Vincenzo Giordano, del Foro di Napoli, oggi con studio in Via Solimena al Vomero, che mi lasciò in balia della mia controparte e del loro magistrato il giorno prima dell’assegnazione a sentenza, tentando di avere il suo rendiconto prima dell’emissione della sentenza (fatto che da se puzzava lontano un miglio con un fumus mali iuris che era preconizzavano i pestilenziali funi della terra dei fuochi…
Concentrando la mia attenzione sulla sentenza n° 309/04, sebbene non sia un tecnico, ho contestato (anche questo fin’ora inutilmente) che le responsabilità che il giudice monocratico Mauro Criscuolo decise di assumersi, in consapevolezza che i colleghi difficilmente lo avrebbero condannato per quello che realmente ha posto in essere, frapponendosi tra le ragioni di mia moglie e il conseguimento della giustizia già in 1° grado.
La legge 117/88, per quanto conosciuta come la legge che ha vanificato il voto espresso dal popolo sovrano col referendum promosso principalmente dai Radicali Italiani nel 1987, che ottenne oltre l’80% dei consensi dell’elettorato attivo, prende in considerazione i casi di responsabilità per dolo o colpa grave.
L’art. in questione recita:
3. Costituiscono colpa grave:
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a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
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b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è
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incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
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c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
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d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione
Ebbene, leggendo le carte processuali, il giudice Criscuolo è incorso in tutti e 3 i primi casi previsti all’art. 3 della suindicata legge, ma non ci sono magistrati disposti a contestaglielo, anzi, ne ho trovati moltissimi che si sono prodigati per insabbiare la vicenda…
Da qui l’esigenza di diramare l’annuncio di cui al titolo della presente…
Continua… (appena ho tempo)